Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021, recante ’’Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 1’’ Circolare n.2/2021 del 16 agosto 2021

Circolare n.2/2021 del 16 agosto 2021

16/08/2021 21:00:22


Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021, recante ’’Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 1’’ Circolare n.2/2021 del 16 agosto 2021

1.- Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti operativi inerenti l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana in oggetto, avuto particolare riguardo all’articolo 5, recante “Accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico”.

Preliminarmente, si precisa che il richiamo all’istituto della “certificazione verde” mediante rinvio all’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 è, a ben vedere, riferito all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, come successivamente modificato dal citato decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.

A parte quanto sopra, la principale finalità della disposizione in commento è quella di assicurare - nel periodo di vigenza dell’ordinanza, ovverosia fino al 31 agosto 2021 - la diminuzione della frequenza dei contatti negli uffici pubblici che esercitano amministrazione attiva, anche mediante l’instaurazione del contatto con il pubblico “a sportello”, ad esempio per il rilascio di certificazioni, attestazioni etc. A titolo non esaustivo, pertanto, sono da intendersi inclusi nel suddetto novero (e rientrano nel campo di applicazione della disposizione in commento): tutti gli uffici della Regione Siciliana, degli enti strumentali e delle società partecipate, delle Città Metropolitane, dei Liberi consorzi comunali, dei Comuni (incluse, ove istituite, le Municipalità).

Viceversa, ne sono espressamente esclusi gli uffici giudiziari e gli uffici di Pubblica sicurezza. Vieppiù, la disposizione mira ad incentivare l’uso prioritario della telematica, coerentemente con l’indicazione del legislatore all’articolo 3-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., secondo cui “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Sul punto, è evidente che la fruizione da parte dell’utenza di servizi da remoto e/o comunque tramite modalità telematica in vece di quella mediante accesso fisico è subordinata alla effettiva disponibilità del servizio da parte dei soggetti erogatori in detta particolare forma, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale.

Ad ogni buon conto, agli Enti erogatori è consentita e rimessa, come è peraltro avvenuto per tutto il tempo dello stato di emergenza, la predisposizione di appositi protocolli organizzativi per l’effettiva esecuzione della misura in esame, che dovranno anche includere - previo raccordo e sotto la supervisione dei Data Protection Officer istituiti presso ciascun Ente ai sensi del vigente G.D.P.R. in materia di trattamento dei dati personali – specifiche previsioni in tema di controlli circa l’osservanza della disposizione. Infine, la misura è indirizzata esclusivamente agli utenti e non anche agli operatori.

 

2.- Fermo restando quanto sopra, alla luce dell’interlocuzione istituzionale instaurata con il Garante per la protezione dei dati personali con nota prot. n. U.0042283 del 14 agosto 2021, l’esecuzione dell’articolo 5 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione è temporaneamente sospesa.

d’ordine del Presidente il preposto all’Ufficio del Soggetto Attuatore

Dirigente generale del D.R.P.C.

COCINA

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